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LEGGE COSTITUZIONALE 9 febbraio 1963, n. 2

Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 27-2-1963
    La  Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda
votazione  e  con  la  maggioranza  dei  due  terzi dei componenti di
ciascuna Assemblea, hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge costituzionale:
                               Art. 1.

  L'articolo 56 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
  "La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto.
  Il numero dei deputati e' di seicentotrenta.
  Sono  eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta'.
  La  ripartizione  dei  seggi  tra  le  circoscrizioni  si  effettua
dividendo  il  numero  degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta
e  distribuendo  i  seggi  in  proporzione  alla  popolazione di ogni
circoscrizione,  sulla  base  dei  quozienti  interi  e dei piu' alti
resti".