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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 36

Norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/1991)
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Testo in vigore dal: 24-2-1963
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la istituzione
dell'Ente  nazionale  per l'energia elettrica e trasferimento ad esso
delle imprese esercenti le industrie elettriche;
  Visto l'art. 76 della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per l'industria ed il commercio, di
concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per
le finanze, per i lavori pubblici e per i trasporti;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sono  considerate  esercenti  in  via  esclusiva  o  principale  le
attivita'  di  cui  al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre
1962,  n. 1643, ai fini dell'applicazione del n. 1) dell'art. 4 della
stessa legge:
    1)  le  imprese costituite in forma di societa' che hanno secondo
l'atto  costitutivo  e  lo  statuto vigenti alla data del 31 dicembre
1961  per  oggetto  sociale  esclusivamente  le attivita' previste al
primo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
    2)  le  Imprese  in qualsiasi forma costituite non contemplate al
precedente n. 1) per le quali si verificano almeno due delle seguenti
condizioni:
      a)  che  il  valore dei beni destinati alle attivita' di cui al
primo  comma  dell'art.  1  della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia
superiore  alla  meta'  del  valore  di  tutti  i  beni,  secondo  le
risultanze del bilancio al 31 dicembre 1961;
      b) che il ricavo lordo delle attivita' previste dal primo comma
dell'art.  1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia superiore alla
meta'  del  ricavo lordo totale secondo le risultanze del bilancio ai
31 dicembre 1961;
      c)  che  il  personale  adibito  alle attivita' di cui al primo
comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sia superiore
al terzo del personale totale alla data del 31 dicembre 1961.
  Per  le  imprese  non tenute alla formazione del bilancio, ai sensi
della  legge 4 marzo 1958, n. 191, i dati di cui alle lettere a) e b)
possono  desumersi  dalle scritture contabili ed in mancanza da altri
elementi.