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LEGGE 27 gennaio 1963, n. 34

Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 22-2-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  enti e societa' concessionari, in virtu' della legge 21 maggio
1955,  n.  463,  per  la costruzione e per l'esercizio di autostrade,
possono,  previa  autorizzazione  dell'A.N.A.S., costituire ipoteca o
vincoli  reali  sull'autostrada  e  relative pertinenze ed impianti a
garanzia dei finanziamenti di cui all'articolo 4 della stessa legge e
per un periodo non eccedente la durata della concessione.
  Qualora  durante  la  costruzione  o  l'esercizio  abbia  luogo  il
riscatto, la decadenza o la rinuncia della concessione, il diritto di
prelazione  del creditore ipotecario si trasferisce sul compenso che,
a  norma  della  convenzione  di  concessione,  fosse  ancora  dovuto
dall'A.N.A.S. al concessionario.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 gennaio 1963

                                SEGNI

                                                    FANFANI - SULLO -
                                               TRABUCCHI - TREMELLONI
                                                              - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO