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LEGGE 26 gennaio 1963, n. 26

Concessione di un assegno mensile al personale delle ricevitorie del lotto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/07/1965)
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Testo in vigore dal: 21-2-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal  1  luglio  1962  al  personale in servizio nelle
ricevitorie  del lotto e' attribuito un assegno mensile, non utile ai
fini del trattamento di quiescenza, nella misura di lorde lire 17.500
per  i  ricevitori  titolari  e di lorde lire 10.990 per gli elementi
sussidiari  -  aiuto  ricevitori  e  commessi avventizi autorizzati -
ancorche' reggenti di ricevitorie.