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LEGGE 28 gennaio 1963, n. 20

Attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

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Testo in vigore dal: 6-2-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al   personale   civile   delle  Amministrazioni  statali,  il  cui
trattamento  per  stipendio,  paga  o  retribuzione e' previsto dalla
tabella  unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio  1956,  n.  19  e  successive modificazioni, e' attribuito, a
decorrere  dal  1  gennaio  1963, un assegno temporaneo, nelle misure
mensili  lorde  indicate  nella  unita tabella. Per i coefficienti di
stipendio  non  contemplati  in tale tabella, vale la misura indicata
nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.