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LEGGE 17 dicembre 1962, n. 1863

Delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato.

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Testo in vigore dal: 17-2-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, norme aventi
valore  di legge ordinaria, per integrare, modificare e coordinare le
disposizioni  vigenti  sull'ordinamento e sul personale degli Archivi
di Stato.