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LEGGE 6 gennaio 1963, n. 14

Norme di interpretazione dell'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622, per la ferrovia concessa all'industria privata Trento-Malè.

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Testo in vigore dal: 15-2-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il Senato della Repubblica, hanno,
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  ferrovia  Trento-Male' sono applicabili le disposizioni di
cui  alla  legge  2  agosto 1952, n. 1221, limitatamente al materiale
rotabile  ed all'esercizio, con esclusione, ai sensi dell'articolo 28
della  legge  24 luglio 1959, n. 622, di qualsiasi forma di ulteriori
contributi per il potenziamento degli impianti fissi.