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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1963, n. 5

Concessione di amnistia e di indulto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-1-1963
al: 15-12-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 79 della Costituzione;
  Vista  la  legge di delegazione per la concessione di amnistia e di
indulto del 23 gennaio 1963, n. 2;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la
giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Amnistia

  E' concessa amnistia:
    a)  per  i  reati  punibili  con pena detentiva non superiore nel
massimo  a  tre  anni  ovvero  con pena pecuniaria sola o congiunta a
detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni;
    b)  per  il  delitto  di  furto di piante nei boschi, se concorre
l'attenuante preveduta dall'articolo 62 n. 4 del Codice penale;
    c)  per  il  delitto  di  lesioni personali lievissime, preveduto
dall'articolo  582  capoverso  del  Codice penale, aggravato ai sensi
dell'articolo  585  in  relazione  allo  articolo 577 capoverso dello
stesso Codice;
    d)  per  i  reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con
pena  detentiva  non  superiore nel massimo a quattro anni ovvero con
pena  pecuniaria  sola  o  congiunta  a detta pena, non superiore nel
massimo a lire due milioni.
  L'amnistia  non  si  applica ai reati preveduti dagli articoli 371,
444, 516, 528 e 530 del Codice penale.