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LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1758

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgo e di laboratorio destinato a istituti sanitari firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960.

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Testo in vigore dal: 25-1-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Presidente   della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo  per  l'importazione  temporanea  in  franchigia doganale a
titolo  di  prestito  gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di
materiale  medico-chirurgico  e  di  laboratorio destinato a istituti
sanitari, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960.