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LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
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Testo in vigore dal: 28-12-1962
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello di
pubblicazione  della  presente  legge  ai  superinvalidi  titolari di
pensione  diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza
e'  concessa l'indennita' speciale per l'accompagnatore, nella misura
e  con  le  norme  di  cui  all'articolo 3 del decreto legislativo 26
gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni.