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LEGGE 23 ottobre 1962, n. 1544

Riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori delle miniere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 14-11-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  gennaio  1964,  a modifica di quanto disposto
dall'articolo  1  del  regio  decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la
durata massima normale dell'orario di lavoro non potra' eccedere, per
tutti  i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipano al
processo  di  estrazione  del  minerale,  esclusi  i lavoratori delle
miniere di metano, petrolio e materiali lapidei, nonche' delle cave e
torbiere,  fermo  restando  l'ammontare  globale  della  retribuzione
settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo.
  Restano  in  vigore  le  condizioni  piu'  favorevoli stabilite, da
contratti collettivi di lavoro o da accordi sindacali.