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LEGGE 31 ottobre 1962, n. 1512

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963.

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Testo in vigore dal: 15-11-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  autorizzato  il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del   Ministero   delle   partecipazioni   statali,  per  l'esercizio
finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformita' dello
stato di previsione annessi alla presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 ottobre 1962

                                SEGNI

                                      FANFANI - TREMELLONI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO