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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1392

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

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Testo in vigore dal: 13-10-1962
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Camerino,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1 novembre
1959, n. 1388;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Camerino, approvato e
modificato  con  i  decreti  su indicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  All'art.  26 relativo alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche
e naturali e' aggiunto il seguente comma:

  Il   titolare   della   cattedra   di  Chimica  farmaceutica  e  di
Tossicologia  della  Facolta' di farmacia, fa parte della Facolta' di
scienze matematiche, fisiche e naturali".
  Art.  27.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
chimica sono aggiunti i seguenti:
    14) Spettroscopia;
    15) Chimica teorica;
    16) Chimica nucleare;
    17) Strutturistica chimica;
    18) Chimica organica superiore;
    19) Chimica macromolecolare;
    20) Fisica tecnica.
  L'insegnamento complementare di Chimica di guerra e' soppresso.
  L'art.  28  relativo  al  corso  di  laurea  in  Chimica  e'  cosi'
modificato:
  "Tutti gli insegnamenti biennali comportano due esami distinti alla
line di ogni anno di corso.
  Lo  studente  non  puo'  essere  ammesso  a frequentare il corso di
esercitazioni  di  analisi  chimica  qualitativa  se  non ha superato
almeno  uno  dei seguenti esami: a) Chimica generale ed inorganica I;
b) esercitazioni di preparazioni chimiche I.
  Non puo' essere ammesso al corso di esercitazioni di Chimica fisica
II  se  non  ha  superato  almeno  uno dei seguenti esami: a) Chimica
fisica  I;  b)  esercitazioni di Chimica fisica I; c) Elettrochimica;
non puo' essere ammesso agli esami di Chimica inorganica industriale,
Chimica   organica   superiore,   Chimica   macromolecolare,  Chimica
biologica,   Chimica  farmaceutica,  Chimica  delle  fermentazioni  e
batteriologia    industriale,    Chimica    bromatologica,    Chimica
tossicologica,   Esercitazioni  di  Chimica  organica  e  di  analisi
organica, se non ha superato l'esame di Chimica organica I".
  Art.  29.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
    16) Biologia generale;
    17) Embriologia chimica e sperimentale;
    18) Chimica macromolecolare;
    19) Complementi di fisica generale.
  Gli  ultimi  tre  commi dell'articolo 29 sono abrogati e sostituiti
dai seguenti:
  "Gli insegnamenti biennali di Botanica, di Zoologia e di Fisiologia
generale sono integrati con esercitazioni di Laboratorio e comportano
un esame alla fine di ogni anno di corso.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  di tutti gli insegnamenti
fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari".
  L'art.  30 relativo al corso di laurea in Scienze naturali e' cosi'
modificato:

  Lo  studente  non  puo'  essere  ammesso:  all'esame  di Fisiologia
generale  I  se  non ha superato gli esami di Anatomia umana, Fisica,
Chimica  organica;  all'esame di Scienza dell'alimentazione se non ha
superato  Fisiologia  generale  II;  agli esami di Chimica organica e
Mineralogia  se  non  ha  superato  Chimica  generale  ed inorganica,
all'esame  di  Fisiologia  generale II, se non ha superato Fisiologia
generale I; all'esame di Chimica biologica se non ha superato Chimica
organica:  all'esame  di  Anatomia  comparata, se non ha superato gli
esami di Anatomia umana e di Zoologia".
  Art.  31.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
    16) Chimica macromolecolare;
    17) Embriologia chimica sperimentale;
    18) Complementi di Fisica generale.
  Gli  ultimi  tre  commi dell'art. 31 sono abrogati e sostituiti dai
seguenti:
  "Gli insegnamenti biennali di Botanica, di Zoologia e di Fisiologia
generale sono integrati con esercitazioni di laboratorio e comportano
un esame alla fine di ogni anno di corso.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari".
  L'art.  32  relativo  al  corso  di laurea in Scienze biologiche e'
abrogato e sostituito dal seguente:
  "Lo  studente  non  puo'  essere  ammesso:  all'esame di Fisiologia
generale  II  se  non ha superato Fisiologia generale I; all'esame di
Fisiologia  generale  I  se  non  ha superato Anatomia umana, Fisica,
Chimica   biologica   e  Chimica  organica;  agli  esami  di  Scienza
dell'alimentazione e Patologia generale se non ha superato Fisiologia
generale  II;  all'esamne  di  Chimica  biologica, se non ha superato
Chimica  organica;  all'esame di Chimica organica, se non ha superato
Chimica  generale  ed  inorganica; all'esame di Anatomia comparata se
non ha superato Anatomia umana ed Istologia ed Embriologia".
  L'art. 33 e' abrogato.
  L'art.  34  relativo  al  corso  di laurea in Scienze biologiche e'
abrogato e sostituito dal seguente:
  "L'esame di laurea consiste:
    a) nella discussione di una dissertazione scritta svolta sopra un
argomento  scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti
fondamentali o complementari da lui seguiti;
    b)  nelle  esposizioni  di  due argomenti da discutersi oralmente
riferentesi  a  notizie diverse da quelle inerenti alla dissertazione
di laurea.
  Per  la  laurea in Chimica lo studente dovra', sostenere inoltre un
colloquio  di  cultura  generale  su argomenti di Chimica inorganica,
Chimica organica, Chimica fisica e Chimica analitica.
  Per  le  elaborazioni delle tesi di laurea a carattere sperimentale
lo  studente  dovra'  frequentare un Istituto per la durata di almeno
due anni".
  L'art.  37  relativo  al  Corso di laurea in Farmacia e' abrogato e
sostituito dal seguente:
  "Lo studente non e' ammesso a sostenere l'esame di:
    Chimica organica se non ha superato l'esame di
    Chimica generale ed inorganica;
    Chimica farmaceutica e tossicologica se non ha Superato quello di
Chimica organica;
  Farmacologia  e  Farmacognosia  non  la  superato quelli di Chimica
farmaceutica e tossicologica e di Fisiologia generale;
    Chimica biologica se non ha superato quello di Chimica organica;
    Chimica  bromatologica  se  non  ha  superato  quello  di Chimica
biologica;
    Chimica  fisica  se non ha superato quello di Chimica generale ed
inorganica e di Fisica;
    Fisiologia, generale se non ha superato quelli di Anatomia umana,
di Chimica biologica e di Fisica;
    Chimica  idrologica  se  non ha superato quello di Farmacologia e
Farmacognosia;
    Tecnica  e legislazione farmaceutica se non ha superato quello di
Farmacologia e Farmacognosia;
    Saggi  e  dosaggi  farmacologici  se  non  ha  superato quelli di
Fisiologia generale e di Chimica farmaceutica e Tossicologica;
    Scienza   dell'alimentazione   se   non  ha  superato  quello  di
Fisiologia generale;
    Storia della Farmacia se non ha superato quello di Farmacologia e
Farmacognosia;
    Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I se non ha
superato quello di Chimica generale ed inorganica;
    Esercitazioni  di  Chimica farmaceutica e tossicologica II se non
ha  superati quelli di Chimica organica e di esercitazioni di Chimica
farmaceutica e tossicologica I;
    Esercitazioni  di Chimica farmaceutica e tossicologica in, se non
ha  superato  quello  di  Esercitazioni  di  Chimica  farmaceutica  e
tossicologica II".
  L'art.  38  relativo  al  corso di laurea in Farmacia e' Abrogato e
sostituito dal seguente:
  "Le   esercitazioni   di   Chimica  farmaceutica  e  tossicologica,
comportano,  alla  fine  di  ogni  albo,  il superamento di una prova
pratica, con relazione scritta e discussione orale.
  La  frequenza  del corso di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e
tossicologica  I e' condizionata al superamento dell'esame di Chimica
generale ed inorganica.
  La  frequenza  del corso di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e
tossicologica   II  e'  condizionata  al  superamento  dell'esame  di
Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I.
  La  frequenza  del corso di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e
tossicologica  III  e'  condizionata  al  superamento  dell'esame  di
Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica II".

  Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 18 agosto 1962

                                SEGNI

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 settembre 1962
  Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 17. - VILLA