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LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354

Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2016)
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Testo in vigore dal: 25-8-1998
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((1.  La  denominazione  "birra"  e' riservata al prodotto ottenuto
dalla    fermentazione    alcolica   con   ceppi   di   saccharomyces
carlsbergensis  o  di  saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato
con  malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele
ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.
  2.  La  fermentazione  alcolica del mosto puo' essere integrata con
una fermentazione lattica.
  3. Nella produzione della birra e' consentito l'impiego di estratti
di  malto  torrefatto  e  degli  additivi  alimentari  consentiti dal
decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209.
  4.  Il malto di orzo o di frumento puo' essere sostituito con altri
cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonche' con
materie  prime  amidacee  e  zuccherine  nella misura massima del 40%
calcolato sull'estratto secco del mosto.))