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LEGGE 1 agosto 1962, n. 1206

Riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/1984)
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Testo in vigore dal: 5-9-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.
            Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri

  Il  ruolo dell'Ufficio traduzioni dell'Amministrazione centrale del
Ministero di grazia e giustizia e' costituito come alla tabella A.
  Detto  Ufficio,  alle dirette dipendenze del Gabinetto del Ministro
per  la  grazia  e  giustizia,  assume  la  denominazione  di Ufficio
traduzioni di leggi ed atti stranieri.
  Alla direzione di esso e' preposto un direttore.