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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1962, n. 1043

Modificazioni alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia.

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Testo in vigore dal: 19-8-1962
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1947, n.
851,  con  il quale vennero approvate e rese esecutive al punto a) la
tariffa  dei  diritti per certificati e copie, al punto b) la tariffa
dei  diritti  di  ammissione  a  quotazione  ufficiale dei titoli sul
listino di Borsa ed al punto c) la tariffa dei diritti per l'ingresso
nei  recinti  di Borsa, dovuti alla Camera di commercio, industria ed
agricoltura di Venezia;
  Vista  la  deliberazione  in  data  27  marzo 1962, della Camera di
commercio,  industria  ed  agricoltura  di Venezia, con la quale sono
state  proposte  modificazioni  alla tariffa indicata al punto b) del
decreto suddetto;
  Visto  l'art.  53  del  testo  unico approvato con regio decreto 20
settembre  1934,  n.  2011,  con  il quale si stabiliscono la forma e
l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i
diritti di Borsa;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  tariffa  dei  diritti  annui  spettanti  Camera  di  commercio,
industria  ed agricoltura di Venezia per l'ammissione dei titoli alla
quotazione ufficiale nella locale Borsa valori, viene stabilita nella
seguente misura:

  diritto fisso annuo........ L. 3.000
  in piu', per ogni milione o frazione di milione:
    fino ad un miliardo." 30
    da 1 miliardo a 5 miliardi..... 25
    da 5 miliardi a 10 miliardi..." 20
    da 10 miliardi a 30 miliardi.." 15
    da 30 miliardi a 50 miliardi.... 10
    oltre i 50 miliardi......" 5

    L'importo  delle  successive  emissioni  si somma all'importo dei
titoli gia' ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto.
  Sono esenti da tasse i titoli che per legge sono ammessi di diritto
alla quotazione.