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LEGGE 28 luglio 1962, n. 1002

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia.

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Testo in vigore dal: 17-8-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                              PROMULGA
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare i
seguenti  Accordi  internazionali  relativi  all'Associazione  tra la
Comunita' Economica Europea e la Grecia:
    a)   Accordo  istitutivo  di  un'Associazione  tra  la  Comunita'
Economica  Europea  e la Grecia con Protocolli, Atto finale e Scambio
di Note, firmati in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi;
    b) Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure
da seguir; per l'applicazione dello Accordo suddetto firmato in Atene
il 9 luglio 1961 ed Atti connessi
    c)   Accordo   relativo   al   Protocollo   finanziario  allegato
all'Accordo  di cui alla lettera a) firmato in Atene il 9 luglio 1961
ed Atti connessi.