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LEGGE 30 giugno 1962, n. 991

Misura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini vermut e marsala.

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Testo in vigore dal: 3-8-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'abbuono d'imposta di fabbricazione nella misura del 70 per cento,
concesso, in base all'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n.
1200,  convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n.
1388,  allo  spirito  impiegato  nella  preparazione del vermut e del
marsala,   va   calcolato   sull'aliquota   d'imposta  base  depurata
esclusivamente  dell'abbuono di fabbricazione spettante, ai sensi del
decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni,
nella  legge  31  gennaio 1954, n. 3, agli spiriti classificati di II
categoria  prodotti  in  fabbriche  munite  di  misuratore  meccanico
saggiatore  ed  al  lordo  di  qualsiasi  altro  eventuale  abbuono o
riduzione d'imposta accordati allo spirito stesso.