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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1962, n. 947

Norme sui Consorzi di bonifica, in attuazione della delega prevista dall'art. 31 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-8-1962
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  31  della legge 2 giugno 1961, n. 454, che delega il
Governo  ad  emanare  decreti  aventi valore di legge per integrare e
modificare  le  norme  legislative vigenti, in materia di Consorzi di
bonifica;
  Sentito  il parere della Commissione parlamentare di cui all'ultimo
comma del citato art. 31;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di
concerto  con  il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per
il tesoro e il Ministro per i lavori pubblici;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Sistema di votazione

  I  Consorzi  di  bonifica  sono  amministrati  da  un  Consiglio di
delegati eletto dall'assemblea dei consorziati.
  Fanno  parte dell'assemblea i proprietari consorziati che risultino
iscritti  nel catasto consortile; godano dei diritti civili e paghino
il contributo consortile.
  Hanno diritto a un voto tutti coloro che pagano un contributo annuo
pari  al contributo minimo stabilito ai norma di statuto. Tale minimo
deve  essere  fissato  nei  singoli  statuti  consortili  in guisa da
assicurare  una  adeguata  rappresentanza degli interessi dei piccoli
proprietari.
  Hanno  del  pari  diritto  ad un voto gruppi formati da proprietari
consorziati,  iscritti  a ruolo per un contributo inferiore al minimo
stabilito,   sempre  che  la  somma  dei  contributi  di  coloro  che
partecipano  al  gruppo raggiunga, il minimo richiesto. Il diritto di
voto viene esercitato mediante delega conferita ad uno di essi.
  Il   numero   dei   voti,  da  attribuire  a  ciascun  proprietario
consorziato,  si  determina  secondo  le modalita' di cui ai seguenti
commi:
    1)  con  sistema proporzionale, dividendo il contributo annuo per
il  quale  e'  iscritto a ruolo ciascun consorziato per l'importo del
contributo minimo occorrente per aver diritto ad un voto,
    2)   con   sistema  decrescente,  mediante  l'applicazione  delle
aliquote indicate nell'annessa tabella A.
  Il  sistema proporzionale, di cui al numero 1) del precedente comma
si  applica nei confronti di tutti i proprietari consorziati, singoli
ed associati, che siano iscritti a ruolo per un contribuito annuo non
superiore  a  quello  risultante a carico del proprietario di piccola
azienda,  rientrante nella categoria di cui alla lettera b) dell'art.
48  della  legge 2 giugno 1961, n. 454, il quale sia iscritto a ruolo
per maggior contributo.
  Il  sistema  decrescente,  di  cui  al  n. 2) del precedente quinto
comma, si applica nei confronti di tutti gli altri consorziati.
  L'individuazione  della ditta per la quale ricorrano i requisiti di
cui  al  precedente  sesto  comma e' effettuata con deliberazione del
Consiglio  dei  delegati,  approvata dal competente ispettore agrario
compartimentale.
  In  nessun  caso  il  numero  dei voti spettanti alla singola ditta
consorziata  puo' superare il 5% del totale dei voti risultanti dalla
lista degli aventi diritto al voto.
  Qualora  dalla ripartizione dei voti, effettuata in base alle norme
che precedono, risulti che i proprietari consorziati iscritti a ruolo
per  minori  contributi, i quali nel complesso paghino un terzo della
contribuenza  totale  non  raggiungano  il 40% del totale dei voti, i
voti  attribuiti ai singoli proprietari consorziati che votano con il
sistema  decrescente sono ridotti in base a percentuale uniforme fino
ad  assicurare  al suddetto scaglione di consorziati iscritti a ruolo
per  minori  contributi, il raggiungimento della suddetta percentuale
del 40% del totale dei voti.
  Ai  fini  del  computo  del  numero dei voti spettanti ai sensi del
presente  articolo, le frazioni di voto, dopo il primo si arrotondano
in piu' o in meno, all'unita' piu' vicina.
  I Consorzi di bonifica, i cui statuti rechino norme meno favorevoli
ai  piccoli  proprietari  debbono  conformare gli statuti stessi alle
disposizioni  che precedono, nei termini indicati nel successivo art.
3.