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LEGGE 8 giugno 1962, n. 587

Norme relative al prezzo delle poste di giuoco e alla misura del fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

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Testo in vigore dal: 18-7-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei  giuochi  di  abilita'  e  nei concorsi pronostici, di cui agli
articoli  1  e  6  del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il
prezzo  delle  poste  di giuoco e il quantitativo minimo di poste per
ogni giuocata sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze,
di  concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e per le
foreste e per il turismo e lo spettacolo.