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LEGGE 5 giugno 1962, n. 586

Modificazioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, sulla disciplina del commercio interno del riso.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 18-7-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  2  della legge 18 marzo 1958, n. 325, e' sostituito dal
seguente:
  "Le  varieta'  di  risone  e di riso sono classificate nei seguenti
gruppi:
    a) comune o originario;
    b) semifino;
    c) fino;
    d) superfino.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per
l'industria e il commercio, verra' determinata la denominazione delle
varieta' di risone e delle corrispondenti varieta' di riso nonche' la
loro attribuzione a ciascun gruppo.
  Con  lo  stesso  decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le
caratteristiche   di  ciascuna  varieta'  con  la  indicazione  delle
tolleranze consentite e dei relativi limiti.
  Il  decreto  contenente  le  tabelle portanti le denominazioni e le
indicazioni  di  cui  ai  precedenti  commi  deve  essere annualmente
pubblicato entro il 30 novembre".