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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1961, n. 1841

Esecuzione dell'Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 23 marzo 1958.

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Testo in vigore dal: 4-7-1962
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con
il Ministro per i trasporti;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Piena   ed   intera   esecuzione   e'   data  all'Accordo  relativo
all'adozione   di   condizioni   uniformi   di   omologazione  ed  al
riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di
veicoli  a  motore  firmato  a  Ginevra il 20 marzo 1958, a decorrere
dalla  sua entrata in vigore in conformita' del paragrafo 2 dell'art.
7 dell'Accordo stesso.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1961

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SEGNI
                                                              SPATARO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 maggio 1962
  Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 1. - VILLA