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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1832

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura ed alla mietitura della provincia di Brescia.

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Testo in vigore dal: 23-6-1962
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare   norme  transitorie  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo ai lavoratori.
  Vista  la  legge  1  ottobre  1960, n. 1027, recante modifiche alla
predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
  Visto,  per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo 23 giugno
1958,  per  le  tariffe  salariali  per  i  lavori  di  trebbiatura e
mietitura,  stipulato tra il Consorzio Trebbiatori e Motoaratori e la
Federbraccianti   -   C.G.I.L.   -   la   Liberterra   -  C.I.S.L.  -
l'U.I.L.-Terra;
  Vista   la  pubblicazione  nell'apposito  Bollettino,  n.  1  della
provincia  di  Brescia,  in  data  10  marzo 1960, dell'accordo sopra
indicato,   depositato   presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti  di  lavoro costituiti per le attivita' per le quali e'
stato stipulato, per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo 23
giugno   1958  relativo  alle  tariffe  salariali  per  i  lavori  di
trebbiatura  e  mietitura, sono regolati da norme giuridiche uniformi
alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
  I  minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono
inderogabili   nei   confronti  di  tutti  i  lavoratori  considerati
nell'accordo  di cui al primo comma, addetti alla trebbiatura ed alla
mietitura della provincia di Brescia.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 20 dicembre 1961

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 maggio 1962
  Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 77. - VILLA