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LEGGE 1 febbraio 1962, n. 306

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 22-6-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
Convenzione  relativa  allo status degli apolidi, adottata a New York
il 28 settembre 1954.