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LEGGE 19 aprile 1962, n. 179

Concessione di un assegno mensile a talune categorie di Impiegati del Ministero degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 18-5-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA:

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Con  effetto  dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero degli
affari  esteri  non  fruenti  del  trattamento economico previsto dal
regio  decreto  18 gennaio 1943, n. 23, e dalla legge 4 gennaio 1951,
n.  13,  appartenenti  alle  carriere  di  concetto,  esecutiva e del
personale ausiliario ed alle categorie del personale non di ruolo, e'
attribuito   un  assegno  mensile,  non  pensionabile,  pari  a  lire
settanta,  per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo
di lire diecimila.
  L'assegno  di  cui  al comma precedente e' attribuito altresi' agli
impiegati  del  ruolo speciale transitorio ad esaurimento di cui alla
legge   30   giugno  1956,  n.  775,  che  prestino  servizio  presso
l'Amministrazione  centrale e agli impiegati dell'Istituto agronomico
per l'oltremare di Firenze, compresi quelli della carriera direttiva.