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LEGGE 2 aprile 1962, n. 171

Norme in materia di ripartizione dell'incremento legnoso delle piante di alto fusto nell'affitto di fondi rustici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 3-5-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  partire dall'annata agraria successiva alla pubblicazione della,
presente   legge,  l'affittuario  dei  fondi  rustici,  salvo  norme,
clausole  o  consuetudini  a  lui  piu' favorevoli, ha diritto ad una
quota  non inferiore al 50 per cento del valore dell'incremento delle
colture  legnose  destinate ad utilizzazione industriale di piante di
alto fusto, a rapido sviluppo, esistenti sul fondo, escluse le piante
da frutto.
  Il  suddetto valore viene liquidato alla cessazione del contratto o
al  momento  della  utilizzazione  delle  piante,  quando a questa si
proceda durante il corso dell'affitto.
  Per  i  contratti in corso, resta fermo il canone d'affitto vigente
al momento dell'entrata in vigore della presente legge.