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LEGGE 28 marzo 1962, n. 169

Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 17-5-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre
1933,  n.  1741,  convertito  nella  legge 8 febbraio 1934, n. 367, e
dell'articolo  1  della legge 21 marzo 1958, n. 327, non si applicano
nei  casi  di  installazione  e  di  esercizio  dei  depositi  di gas
liquefatti  del petrolio in bombole, aventi capacita' di accumulo non
superiore a chilogrammi 500 di prodotto.
  La  installazione  e  l'esercizio  dei  depositi  di  cui  al comma
precedente   sono   subordinati   al   rilascio  del  certificato  di
prevenzione  incendi  del comando dei vigili del fuoco competente per
territorio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 marzo 1962

                               GRONCHI

                                                  FANFANI - COLOMBO -
                                                  TAVIANI - TRABUCCHI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO