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LEGGE 21 aprile 1962, n. 161

Revisione dei film e dei lavori teatrali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2017)
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Testo in vigore dal: 29-4-1962
al: 11-1-2018
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La Camera dei deputata ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                         Revisione dei film 
 
  La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione  all'estero  di
film nazionali, ai sensi dell'articolo 8  della,  legge  29  dicembre
1949, n.  958,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  sono
soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo. 
  Il nulla osta e' rilasciato con decreto del Ministro per il turismo
e lo spettacolo su parere  o  previo  esame  dei  film,  di  speciali
Commissioni di primo grado e  di  appello,  secondo  le  norme  della
presente legge.