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LEGGE 28 marzo 1962, n. 147

Interpretazione autentica della legge 26 gennaio 1961, n. 29, circa la disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse ed imposte indirette sugli affari di natura complementare.

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Testo in vigore dal: 4-5-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  interessi  moratori,  previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n.
29,  dovuti  sulle  somme  da corrispondersi all'erario per i tributi
indiretti  sugli  affari  di  natura  complementare, che non poterono
essere   liquidati   integralmente   al  momento  della  liquidazione
principale  per  mancanza  od insufficienza degli elementi occorrenti
alla  liquidazione,  decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere
sorto il rapporto tributario, e' dovuto il tributo principale.
  Se  la  mancanza  o  l'insufficienza degli elementi occorrenti alla
liquidazione  del  tributo  complementare  non  e'  dipesa  da  fatto
imputabile   al   contribuente,  gli  interessi  sui  tributo  stesso
decorrono dal giorno in cui ne e' avvenuta la liquidazione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 marzo 1962

                               GRONCHI

                                                FANFANI - TRABUCCHI -
                                                           TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO