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LEGGE 8 dicembre 1961, n. 1658

Adesione alla Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua e alla Convenzione sull'alto mare, adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 e loro esecuzione.

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Testo in vigore dal: 6-4-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  ad aderire alle
seguenti  Convenzioni  adottate  a  Ginevra  il  29 aprile 1958 dalla
Conferenza delle Nazioni Unite si diritto del mare:
    a) Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua;
    b) Convenzione sull'alto mare.