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LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1974)
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Testo in vigore dal: 22-3-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto
1954, n. 632, provvede:
    a)  alla  concessione  della  pensione  non riversibile ai ciechi
civili, di cui al successivo articolo 7;
    b)  a  coordinare  e  potenziare  le attivita' aventi per fine il
reperimento,    l'orientamento,    la    qualificazione    e   e   la
riqualificazione professionale dei ciechi;
    c)  a  promuovere  iniziative aventi per scopo il collocamento al
lavoro  dei  non  vedenti, a tal fine essa studia - in collaborazione
con  la Unione italiana ciechi e con le altre istituzioni interessate
-  le  effettive  possibilita'  di  inserimento dei ciechi nella vita
produttiva del paese;
    d)  a curare, su basi mutualistiche e con il concorso finanziario
dello  Stato,  mediante convenzione con un ente assistenziale, le cui
modalita' saranno fissate dal regolamento, l'assistenza sanitaria dei
ciechi  non  aventi  titolo a prestazioni sanitarie da parte di altri
enti;
    e) a promuovere la costruzione di case di riposo e di lavoro per
    i  ciechi  e  l'accoglimento  in  esse  dei  non  vedenti  che ne
  abbisognano.
L'Opera nazionale per i ciechi civili ha personalita' giuridica di
diritto pubblico e gestione autonoma.
  Essa  e'  sottoposta  al controllo dei Ministeri dell'interno e del
tesoro  i  quali lo esercitano nei limiti e con le modalita' previsti
dal regolamento di cui all'articolo 13.
  Agli  effetti  fiscali  l'Opera  e' equiparata alle Amministrazioni
dello Stato.