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LEGGE 25 gennaio 1962, n. 20

Norme sui procedimenti e giudizi di accusa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/06/1989)
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Testo in vigore dal: 28-2-1962
al: 13-5-1978
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
    Esenzione dalle autorizzazioni per il procedimento di accusa

  Per  il  procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte
Costituzionale non e' necessaria l'autorizzazione, ancorche' essa sia
richiesta per l'esercizio della azione penale.
  Non  sono  del  pari  necessarie, per l'esecuzione di provvedimenti
coercitivi  e  cautelari, le autorizzazioni previste dall'articolo 68
della Costituzione.