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LEGGE 30 gennaio 1962, n. 14

Indennità da corrispondere al personale di segreteria, agli aiutanti tecnici e al personale ausiliario delle Scuole e degli Istituti di istruzione media di ogni ordine e grado nonchè delle Scuole ed Istituti di istruzione artistica, durante il periodo degli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, maturità e abilitazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1973)
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Testo in vigore dal: 25-2-1962
al: 31-8-1973
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  segretari  e agli applicati di segreteria, presenti in servizio
negli  Istituti  medi  di secondo grado e nelle Scuole ed Istituti di
istruzione artistica durante il periodo degli esami di maturita' e di
abilitazione,  e'  dovuto  un compenso giornaliero rispettivamente di
lire  800 e di lire 450, dal giorno precedente l'inizio degli esami a
quello seguente la chiusura della sessione.
  Per   ogni   candidato  iscritto  agli  esami  di  maturita'  e  di
abilitazione spetta al personale di segreteria, presente in servizio,
una indennita' di lire 65, da ripartire in relazione alle prestazioni
effettuate ed al coefficiente di stipendio in godimento.