stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 gennaio 1962, n. 13

Proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle Aziende ed Istituti, di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 11-2-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti
i  termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto
qualunque adempimento, pagamento ed operazione, da effettuarsi presso
l'Istituto di emissione o le Aziende ed Istituti di credito di cui al
regio  decreto  12  marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed
integrazioni,  ovvero  da effettuarsi dall'Istituto di emissione o da
dette  Aziende  ed  Istituti  di  credito,  quando  scadono in giorno
feriale  che,  secondo l'orario depositato ai sensi del regio decreto
10  settembre  1923,  n. 1955, e successive modificazioni, presso gli
Ispettorati  del  lavoro per il personale dipendente da dette Aziende
ed  Istituti di credito sia da considerarsi non lavorativo e comporti
chiusura degli sportelli bancari.