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LEGGE 21 dicembre 1961, n. 1501

Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali al sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 14/02/1962, n. 40 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1998)
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Testo in vigore dal: 15-2-1962
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e  dei  sovracanoni,
quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge  21
gennaio 1949, n. 8, e' duplicato. 
  Per le sole utilizzazioni agricole il canone rimane quello statuito
dall'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8. 
  I sovracanoni previsti all'articolo 53 del testo unico 11  dicembre
1933, n. 1775, modificato dall'articolo  2  della  legge  18  ottobre
1942, n. 1426, e successivamente dalla  legge  4  dicembre  1956,  n.
1377, non possono comunque superare la  somma  di  lire  800  per  kW
nominale concesso. 
  Gli aumenti stabiliti al primo comma del presente articolo  non  si
applicano ai sovracanoni corrisposti a norma della legge 27  dicembre
1953, n. 959. 
  E' in facolta' dell'Amministrazione aumentare l'importo dei  canoni
e dei proventi demaniali di cui  al  secondo  comma  dell'articolo  1
della citata legge 21 gennaio 1949, n. 8, sino al doppio  del  limite
consentito in base a tale comma. 
  Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che siano dovuti  in
misura superiore a quella risultante in base agli  aumenti  stabiliti
con il presente articolo.