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LEGGE 1 dicembre 1961, n. 1376

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note; b) Convenzione finanziaria; c) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.

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Testo in vigore dal: 23-1-1962
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare i
seguenti  Accordi  conclusi  a  Roma  tra l'Italia e San Marino il 20
dicembre 1960:
    a)  Accordo  aggiuntivo  alla  Convenzione  di amicizia e di buon
vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note.
    b) Convenzione finanziaria.
    c) Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra.