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LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1310

Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1963)
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Testo in vigore dal: 8-2-1963
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogato  fino al 31 dicembre 1962 il termine stabilito con la
legge  14  marzo  1961,  n.  213,  per  il  versamento  al  Fondo per
l'indennita'  agli  impiegati,  da  parte dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 1942, numero 1251,
e    per    l'adeguamento    dei   contratti   di   assicurazione   e
capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle
disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  26  gennaio  1963, n. 32 ha disposto (con l'art. 1) che "E'
prorogato  fino al 31 dicembre 1963 il termine stabilito con la legge
20   dicembre   1961,  n.  1310,  per  il  versamento  al  Fondo  per
l'indennita'  agli  impiegati,  da  parte dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e
per  l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione,
previsto  dall'articolo  5  dello  stesso  decreto, alle disposizioni
contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.";
  ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  2) che la predetta modifica ha
effetto dal 1 gennaio 1963.