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LEGGE 4 dicembre 1961, n. 1256

Determinazione delle piante organiche del personale delle ferrovie dello Stato ed attinenti modifiche allo stato giuridico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 26-12-1961
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  organici  del  personale  dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello  Stato,  per  ciascuna  delle qualifiche previste dai quadri di
classificazione   integrati  come  al  successivo  articolo  2,  sono
stabiliti dalle unite tabelle (allegato n. 1).