stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 novembre 1961, n. 1241

Concessione di una sovvenzione straordinaria a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 22-12-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternita'
e  dell'infanzia, una sovvenzione straordinaria di 1 miliardo di lire
(1.000.000.000) per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al
1962-63.
  All'onere  di  cui  sopra  si  fara'  fronte, per la quota relativa
all'esercizio  1960-61,  mediante  riduzione  del  fondo inscritto al
capitolo  n.  538 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del  tesoro  per  il  detto  esercizio  e  per la quota di pertinenza
dell'esercizio  1961-1962  mediante  riduzione  del  fondo  di cui al
corrispondente capitolo n. 546.