stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1961, n. 1197

Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 concernente l'abilitazione definitiva all'esercizio professionale.

nascondi
vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal: 12-12-1961
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 284;
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con  quelli per le finanze, per il tesoro, per la grazia e giustizia,
e per la sanita';

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Coloro  che,  essendo  in  possesso  dell'abilitazione provvisoria,
aspirino  ad  ottenere  l'abilitazione definitiva all'esercizio delle
professioni  di  medico  chirurgo,  chimico,  farmacista,  ingegnere,
architetto,  agronomo, veterinario e dottore commercialista, dovranno
rivolgerne domanda al presidente della Commissione istituita ai sensi
degli  articoli  8  e  9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, presso
l'Universita'  o  l'Istituto  superiore  che rilascio' l'abilitazione
provvisoria,  nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore
del  decreto  ministeriale  previsto dall'art. 9, comma ottavo, della
legge citata.
  Nella   domanda  il  richiedente  dovra'  indicare,  sotto  la  sua
responsabilita':
    a) il suo domicilio o recapito;
    b) il luogo e la data di nascita;
    c)  la  data  di  conseguimento  del titolo accademico in base al
quale  ottenne  l'abilitazione  provvisoria  o  il  titolo accademico
estero   e   il   relativo   provvedimento   di   convalida,   quando
l'abilitazione  gli  sia  stata  concessa  in base a titolo di studio
estero.
  Alla domanda dovranno essere uniti:
    a) il certificato di iscrizione all'albo professionale.
  In tale documento dovra' essere dichiarato se e per quale periodo e
quali  motivi ci siano state interruzioni nella appartenenza all'albo
e,   altresi',   se   e   quali  sanzioni  disciplinari  siano  state
eventualmente irrogate all'iscritto;
    b)  i titoli e i documenti attestanti l'attivita' esercitata, dal
richiedente   nel   campo   della   professione,   sia  quale  libero
professionista  che  alle  dipendenze  di Amministrazioni pubbliche o
Enti o persone private.