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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 1987

Trasformazione di scuole di magistero professionale per la donna in Istituti tecnici femminili.

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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-11-1961
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  15  giugno  1931, n. 889, sul riordinamento della
istruzione media tecnica;
  Vista  la  legge  8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle
scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole
professionali femminili in Istituti tecnici femminili;
  Visto  il  decreto ministeriale 16 novembre 1959, con il quale sono
stati   approvati   gli   orari   ed   i  programmi  di  insegnamento
dell'indirizzo generale negli Istituti tecnici femminili;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  operare  la formale trasformazione in
Istituti  tecnici  femminili  delle scuole di magistero professionale
per  la  donna e delle annesse scuole professionali femminili gia' da
vari  anni  funzionanti - in via sperimentale - come istituti tecnici
femminili;
  Visto  il  regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito
nella legge 2 giugno 1939, n. 729;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A decorrere dal 1 ottobre 1960 le sottoelencate scuole di magistero
professionale per la donna con annesse scuole professionali femminili
sono trasformate in Istituti tecnici femminili ad indirizzo generale:
    1) Cortona;
    2) Cosenza;
    3) Firenze;
    4) Forli';
    5) L'Aquila;
    6) Macerata;
    7) Mantova;
    8) Milano;
    9) Napoli;
    10) Padova;
    11) Pisa;
    12) Roma "Margherita di Savoia";
    13) Roma e Maria Pia;
    14) Roma "Principessa di Piemonte";
    15) Siena;
    16) Taranto.