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LEGGE 3 agosto 1961, n. 908

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-9-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del  Ministero  della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio
1961  al  30  giugno  1962,  in conformita' dello stato di previsione
annesso alla presente legge.