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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 817

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese produttrici di bambole e di giocattoli, con qualsiasi materia prima fabbricati.

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Testo in vigore dal: 10-9-1961
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare  norme  transitorie  per  garantire  i  minimi di trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Vista  la  legge  1  ottobre  1960, n. 1027, recante modifiche alla
predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
  Visto il contratto nazionale di lavoro 1 aprile 1950, relativo agli
impiegati dipendenti dalle aziende industriali produttrici di bambole
e  giocattoli,  con qualsiasi materia prima fabbricati, stipulato tra
l'Associazione  Nazionale Esercenti Industrie Varie, con l'intervento
della   Confederazione   Generale   dell'industria   italiana,  e  la
Federazione   italiana   Lavoratori  Legno  Artistiche  e  Varie,  la
Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie; al quale ha
aderito,  in  data  1  settembre 1950, la Confederazione italiana dei
Sindacati Nazionali Lavoratori;
  Visto  l'accordo  1  aprile  1955,  relativo al conglobamento ed al
riassetto  zonale  nei riguardi dell'industria del giocattolo e delle
bambole,  con  qualsiasi  materia  prima fabbricati, stipulato tra la
Confederazione  Generale  dell'Industria  italiana,  con l'intervento
dell'Associazione   Nazionale   Fabbricanti  Giocattoli,  Bambole  ed
Articoli  Affini,  e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori,
con   l'intervento   della  Federazione  Unitaria  Lavoratori  Legno,
Artistiche  e  Varie,  l'Unione italiana del Lavoro, con l'intervento
dell'Unione  italiana  Lavoratori Legno Artistiche e Varie; e in pari
data,  tra  la  Confederazione  Generale dell'Industria italiana, con
l'intervento  della  Associazione  Nazionale  Fabbricanti Giocattoli,
Bambole  ed  Articoli  Affini, e la Confederazione italiana Sindacati
Nazionali  Lavoratori,  con  l'intervento della Federazione Nazionale
Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie;
  Visto  il contratto collettivo nazionale di lavoro 3 febbraio 1958,
e   relative   tabelle,  per  gli  operai  dipendenti  dalle  aziende
produttrici  di  bambole e di giocattoli, con qualsiasi materia prima
fabbricati,   stipulato   tra  l'Associazione  Nazionale  Fabbricanti
Giocattoli,  Bambole ed Affini, con l'assistenza della Confederazione
Generale   dell'Industria   italiana,   e   la  Federazione  italiana
Lavoratori   del   Legno,   dell'Edilizia   e  Industrie  Affini,  la
Federazione   italiana   Lavoratori   Costruzioni   e   Affini,   con
l'assistenza  della  Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la
Unione  italiana del Lavoro, Federazione Nazionale Edili Affini Legno
e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Fabbricanti Giocattoli,
Bambole  ed  Affini,  con  l'assistenza della Confederazione Generale
dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno,
Sughero  Artistiche  e  Varie,  con l'assistenza della Confederazione
italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
  Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 126, del 23
novembre   1960,  dei  contratti  e  dello  accordo  sopra  indicati,
depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
che ne ha accertato l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono
stati stipulati i contratti 1 aprile 1950 e 3 febbraio 1958, relativi
agli  impiegati e agli operai dipendenti dalle aziende produttrici di
bambole  e  di  giocattoli,  con  qualsiasi materia prima fabbricati,
l'accordo  1  aprile  1955, relativo al conglobamento ed al riassetto
zonale  nei  riguardi  dell'industria del giocattolo e delle bambole,
con  qualsiasi  materia  prima  fabbricati,  sono  regolati  da norme
giuridiche  uniformi  alle  clausole  dei  contratti  e  dell'accordo
anzidetti, annessi al presente decreto.
  I  minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono
inderogabili  nei  confronti  di  tutti i lavoratori dipendenti dalle
imprese produttrici di bambole e di giocattoli, con qualsiasi materia
prima fabbricati.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 9 maggio 1961

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1961
  Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 45. - DI PRETORO