stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 luglio 1961, n. 684

Aumento del contributo annuale dovuto dallo Stato all'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".

nascondi
Testo in vigore dal: 18-8-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  annuo concesso dallo Stato ai sensi dell'articolo 4
della  legge  7  aprile  1930,  n.  456,  all'Istituto  nazionale  di
previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", stabilito in
lire  115  milioni con la legge 17 aprile 1957, n. 269, e' elevato, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 a lire trecentomilioni.