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LEGGE 27 giugno 1961, n. 644

Disposizioni integrative della legge 28 febbraio 1953, n. 103, contenenti provvedimenti a favore della città di Roma.

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Testo in vigore dal: 15-8-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'articolo  2 della legge 28 febbraio 1953, n.
103, 6 sostituito dal seguente:
  "La  Cassa  depositi  e  prestiti e gli Istituti previdenziali e di
assicurazione  sono autorizzati a concedere al comune di Roma, per il
finanziamento  di  opere  pubbliche  di  sua competenza, mutui per un
ammontare  complessivo di 75 miliardi, a partire dal 1 gennaio 1953 e
fino al 31 dicembre 1962".