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LEGGE 23 giugno 1961, n. 520

Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto per le esigenze dell'attività specializzata dei servizi del turismo e dello spettacolo informazioni e proprietà intellettuale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/1993)
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Testo in vigore dal: 20-7-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  il Ministero del
turismo   e   dello   spettacolo,   per  le  esigenze  dell'attivita'
specializzata   relativa   ai  servizi  delle  informazioni  e  della
proprieta'  letteraria,  artistica  e  scientifica, nonche' di quella
relativa ai servizi del turismo e dello spettacolo, possono avvalersi
dell'opera   di  persona  estranee  all'Amministrazione  dello  Stato
particolarmente  esperte  nelle  materie  di  competenza  dei servizi
stessi.
  Il personale di cui al precedente comma si distingue in personale a
contratto a termine rinnovabile e personale a prestazione saltuaria.