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LEGGE 5 maggio 1961, n. 422

Esodo volontario del personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 15-6-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  di  cui  alla  legge  27  febbraio  1955,  n. 53,
concernente     l'esodo    volontario    degli    impiegati    civili
dell'Amministrazione   dello   Stato   sono   estensibili,   mediante
deliberazione,  ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge stessa, al
personale  delle Camere di commercio, industria ed agricoltura per il
periodo  di  un  anno,  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore
della, presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 maggio 1961

                               GRONCHI

                                                  FANFANI - COLOMBO -
                                                              TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA