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LEGGE 25 aprile 1961, n. 355

Abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 4-6-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  soppresse  le franchigie e le esenzioni dalle tasse postali e
telegrafiche,   nonche'  le  riduzioni  delle  tasse  medesime  e  le
agevolazioni   tariffarie   previste   dal  Codice  postale  e  delle
telecomunicazioni,  approvato  con regio decreto 27 febbraio 1936, n.
645,  e  successive  modificazioni, e da qualsiasi altra disposizione
emanata prima e dopo l'entrata in vigore del Codice postale predetto,
fatta  eccezione  per  la  franchigia  spettante  al Presidente della
Repubblica  e per le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni concesse in
applicazione di Accordi internazionali.
  Continuano  ad  avere corso in esenzione di tassa le corrispondenze
di    servizio    dell'Amministrazione    delle    poste    e   delle
telecomunicazioni  ed  i  reclami concernenti il servizio indirizzati
dagli  utenti  all'Amministrazione  stessa  in  via  ordinaria  o  in
raccomandazione.
  Restano  altresi'  in vigore le disposizioni degli articoli 54, 55,
primo  periodo  del  primo comma, 62, prima parte, 66, secondo comma,
89,  112 e 114 del citato Codice postale e delle telecomunicazioni, e
successive modificazioni, nonche' la riduzione alla meta' della tassa
di  emissione  dei  vaglia  ordinari a favore dei soldati, caporali e
caporali maggiori dell'Esercito e gradi equivalenti delle altre Forze
armate dello Stato, presenti al corpo, nel limite di valore stabilito
dai decreti di approvazione delle tariffe.