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LEGGE 9 marzo 1961, n. 350

Accettazione ed esecuzione della Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi e della Convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni, adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.).

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-6-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  ad accettare le
seguenti  Convenzioni  adottate  a  Parigi  il  3 dicembre 1958 dalla
Conferenza  generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per
l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.):
    a)  Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni
ufficiali e documenti governativi;
    b)   Convenzione   concernente   gli   scambi  internazionali  di
pubblicazioni.