stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 aprile 1961, n. 286

Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2012)
nascondi
Testo in vigore dal: 11-11-2012
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le bevande analcoliche vendute con denominazioni  di  fantasia,  il
cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di  essenze
di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi,  ((devono  contenere))
succo di agrumi in misura non inferiore ((al 20 per cento)). 
                                                                ((1)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 13 settembre 2012, n.  158,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con  l'art.  8,  comma
16-ter) che "Le disposizioni di cui ai commi 16 e 16-bis si applicano
a decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata  in  vigore
della   legge   di   conversione   del   presente   decreto,   previo
perfezionamento, con esito positivo, della procedura di  notifica  di
cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del  22  giugno  1998.  Le  bevande  prive   del   contenuto   minimo
obbligatorio ai sensi dei commi 16 e  16-bis,  prodotte  prima  della
data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui  ai  medesimi
commi 16 e 16-bis, stabilita ai sensi del precedente periodo, possono
essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data".